Art. 3
In vigore dal 22 lug 1979
Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI - ANSELMI - MARCORA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;261#art-3