Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 lug 1979
Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745. Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - ANSELMI - MARCORA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 11
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