Art. 1

In vigore dal 22 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta: . Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo. Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;261#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo