Art. 1
1 / 3In vigore dal 22 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;
Decreta:
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Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.
Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;261#art-1