Art. 2

In vigore dal 8 lug 1979
Le somme di L. 800 mensili e di L. 10.000 mensili di cui al precedente non vengono considerate ai fini di quanto previsto dall' della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;225#art-2

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