Art. 2
2 / 4In vigore dal 8 lug 1979
Le somme di L. 800 mensili e di L. 10.000 mensili di cui al precedente non vengono considerate ai fini di quanto previsto dall' della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;225#art-2