Art. 1
In vigore dal 8 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1 luglio 1976-30 giugno 1979 intervenuti l'11 agosto 1978 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil Monopoli e tra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dei monopoli di Stato (Andams), con i quali si è convenuto di corrispondere al personale medesimo dal 1 ottobre 1978 lo importo di L. 800 lorde annue per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze della Amministrazione dei monopoli e l'importo di L. 10.000 mensili lorde; nonché una integrazione della tredicesima mensilità dall'anno 1978 costituita dall'anticipazione delle L. 10.000, dalle aggiunzioni senza titolo di complessive L. 45.000 e da una mensilità dell'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
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Con decorrenza dal 1 ottobre 1978 a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e compresi gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, è corrisposta una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di effettivo servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione stessa alla data suddetta e una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico.
Ai fini della corresponsione delle L. 800 mensili lorde, per anno di effettivo servizio prestato nella posizione di operaio assunto per lavori di carattere stagionale dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, si considera il periodo di duecentosettanta giorni anche non continuativi.
A decorrere dall'anno 1978, la tredicesima mensilità del personale di cui al primo comma è integrata di L. 55.000 e di una mensilità dell'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, spettante ai singoli dipendenti alla data di liquidazione della tredicesima mensilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;225#art-1