Art. 5

In vigore dal 7 gen 1979
Le norme del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - FORLANI - MALFATTI - MARCORA - PRODI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 29
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;822#art-5

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