Art. 3
In vigore dal 7 gen 1979
Al versamento delle somme dovute alle Comunità europee a titolo di "risorse proprie" provenienti dall'imposta sul valore aggiunto - a norma dell'art. 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni - si provvede a carico degli stanziamenti iscritti all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
In corrispondenza a detti versamenti, i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici imposta sul valore aggiunto e i ricevitori principali delle dogane sono tenuti a versare - previa autorizzazione del Ministero delle finanze - parte delle somme riscosse a titolo di imposta, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, per il reintegro delle somme corrisposte alle Comunità ai sensi del precedente comma.
Le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;822#art-3