Art. 4
In vigore dal 7 gen 1979
Gli importi da versare a titolo di anticipazione alla commissione delle Comunità europee per fronteggiare le eventuali esigenze di tesoreria previste dal paragrafo 2 dell'art. 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio, fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'iscrizione delle occorrenti somme si applicano le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Le somme stesse possono essere erogate alla commissione medesima attraverso operazioni di giro conto di tesoreria. A tal fine le predette somme sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria istituito a norma del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
Le somme rimborsate affluiscono ad apposito corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;822#art-4