Art. 8
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 5 ago 1978
È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;413#art-8