Art. 3

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 5 ago 1978
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti; d) della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale; e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti; f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;413#art-3

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Art. 3 Concessione di amnistia e indulto. — Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia | Portale Normativo