Art. 8 · Indulto per le pene accessorie

Art. 8

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Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 5 ago 1978
È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;413#art-8