Art. 6

In vigore dal 17 apr 1983
I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validità per i tre anni successivi alla data stessa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 ha disposto (con l'art. 23) che: "Il termine di tre anni per la validita' del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e' prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo".
  • E' stato approvato il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 "Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571#art-6

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Art. 6 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. | Portale Normativo