Art. 4
In vigore dal 12 ott 1978
Il terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue:
"I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:
a) magistrati ordinari od amministrativi;
b) docenti universitari o di scuola media superiore.
c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571#art-4