Art. 1
In vigore dal 12 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
.
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue:
"Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà tra i cittadini di madre lingua italiana e per metà tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571#art-1