Art. 1

In vigore dal 12 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: . Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue: "Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà tra i cittadini di madre lingua italiana e per metà tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;571#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. | Portale Normativo