Art. 9
In vigore dal 13 mar 1979
Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all', rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-9