Art. 1
In vigore dal 13 ago 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali;
Decreta:
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Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-1