Art. 7
In vigore dal 13 mar 1979
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico-regionale per il Trentino-Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento cessa la propria attività nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si terrà conto anche dei contributi dello Stato al fondo per il contributo nel pagamento interessi istituito presso la predetta Cassa.
Qualora la regione, con il concorso finanziario delle province, attribuisca ad aziende di credito a carattere regionale i compiti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all' della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 del citato statuto, si terrà conto dei conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione e di garanzia di cui agli articoli 36 e 1 delle suddette leggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-7