Capo IV
Art. 39
In vigore dal 14 apr 1978
La scuola superiore rilascia i seguenti titoli: a) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere; b) diploma di laurea per interprete o traduttore.
Al primo anno della scuola possono iscriversi coloro che siano forniti di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari previo superamento dell'esame di ammissione di cui al precedente .
Al termine del primo biennio gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.
Il diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere ammette all'esercizio della professione per traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.
Al terzo anno potranno iscriversi gli allievi che abbiano conseguito il diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere nonché coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, previo superamento, in quest'ultimo caso, di un esame di concorso, e nel numero dei posti a tal fine stabilito dal consiglio della scuola.
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea per interprete o traduttore.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati, saranno dettate le norme relative all'accesso ai pubblici impieghi, di coloro che siano in possesso della laurea per interprete o traduttore, e del diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-39