Capo IV

Art. 43

In vigore dal 14 apr 1978
L'Università degli studi di Trieste può istituire, ai sensi dell' del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con le necessarie modifiche del proprio statuto, una scuola di specializzazione in tecnologie biomediche presso la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di ingegneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-43

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Art. 43 Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. | Portale Normativo