Capo IV

Art. 35

In vigore dal 14 apr 1978
Il comitato direttivo è composto: 1) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede; 2) dal direttore della scuola superiore, con funzione di vice presidente; 3) da due rappresentanti designati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste; 4) da due rappresentanti dei docenti della scuola eletti dal consiglio della scuola; 5) da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della scuola; 6) da due rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente assegnati alla scuola; 7) dal direttore amministrativo della scuola che svolge le funzioni di segretario. Le rappresentanze di cui ai punti 4), 5) e 6) saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il comitato direttivo dura in carica un biennio. Il comitato direttivo sovrintende alla gestione speciale della scuola superiore e predispone il bilancio ed il conto consuntivo annuale della scuola che vanno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e costituiscono rispettivamente parte integrante del bilancio e del conto consuntivo dell'Università stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-35

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Art. 35 Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. | Portale Normativo