Art. 3

In vigore dal 4 apr 1978
Per l'attuazione delle proprie leggi nel settore della previdenza e assicurazioni sociali la regione può anche avvalersi, assumendosi l'onere relativo, di istituti, enti od organizzazioni disciplinate con leggi dello Stato che svolgono attività nel settore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali. | Portale Normativo