Art. 3
3 / 10In vigore dal 4 apr 1978
Per l'attuazione delle proprie leggi nel settore della previdenza e assicurazioni sociali la regione può anche avvalersi, assumendosi l'onere relativo, di istituti, enti od organizzazioni disciplinate con leggi dello Stato che svolgono attività nel settore stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-3