Art. 7
In vigore dal 4 apr 1978
Nella commissione regionale per la mano d'opera agricola, prevista dall' del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il rappresentante degli enti di sviluppo sono sostituiti da un rappresentante della provincia di Trento e da uno della provincia di Bolzano.
Per la composizione della commissione di cui al precedente comma e di quella della provincia di Bolzano di cui all' del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applica l' del presente decreto.
Nelle commissioni costituite presso le sedi di Trento e di Bolzano dell'I.N.P.S., competenti, a norma dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a deliberare, il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli, il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sostituito da un rappresentante della rispettiva provincia autonoma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-7