Art. 6

In vigore dal 1 gen 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 41
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;953#art-6

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Art. 6 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro. | Portale Normativo