Art. 4
In vigore dal 1 gen 1978
Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:
"Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonché a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilità sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore."
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;953#art-4