Art. 3

In vigore dal 1 gen 1978
Il primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è così modificato: "La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all', lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune è costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti." Il secondo comma è sostituito dai seguenti: "I conguagli, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. Nella valutazione della massa comune si considera altresì conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;953#art-3

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