Art. 5

In vigore dal 7 giu 1978
Previa autorizzazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna. Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 27
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1188#art-5

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