Art. 3
In vigore dal 7 giu 1978
Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese per esigenza di servizio oltre la durata del lavoro ordinario e non può essere corrisposto in misura forfettaria mensile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1188#art-3