Art. 4

In vigore dal 7 giu 1978
A decorrere dal 1° luglio 1977 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario eseguito è determinata, secondo i criteri appresso indicati: a) per le qualifiche di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento viene adottato l'indice 95; per quella di ispettore capo aggiunto l'indice 92, rapportati al trattamento del primo dirigente, fatto pari a 100; b) per le qualifiche di vertice della carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti dell'esercizio con parametro 370 viene stabilito un rapporto tra detto parametro e quello di 406 attribuito al primo dirigente. Tale rapporto e arrotondato ai dieci centesimi per difetto; c) la misura del compenso orario per lavoro straordinario delle anzidette qualifiche viene determinata moltiplicando gli indici di cui al punto a) od il rapporto di cui al punto b) per un centosettantacinquesimo del trattamento economico mensile del primo dirigente per stipendio più indennità di funzione alla classe iniziale di stipendio, maggiorato del quindici per cento e arrotondato alla lira per eccesso; d) per ciascun parametro delle altre qualifiche ferroviarie il compenso orario per lavoro straordinario verrà ottenuto dividendo i relativi trattamenti per stipendio più indennità pensionabile per il rapporto, arrotondato al millesimo per difetto, tra lo stipendio più indennità pensionabile iniziali annui delle anzidette qualifiche destinatarie del parametro 370 e la rispettiva misura oraria del compenso per lavoro straordinario. Per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni feriali ed in quelle diurne dei giorni festivi la misura oraria del compenso di cui al precedente comma è maggiorata del trenta per cento; viene inoltre maggiorata di un ulteriore venti per cento per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni festivi. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione dei precedenti commi sono inoltre aumentate di un importo pari ad un centosettantacinquesimo della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 10 gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute saranno arrotondate alle lire dieci per eccesso. A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, lettera c), sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1188#art-4

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