Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 34

Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali

In vigore dal 23 ott 1977
Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario. Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-34

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Art. 34 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali | Portale Normativo