Art. 4

In vigore dal 23 set 1977
Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;684#art-4

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