Art. 3

In vigore dal 23 set 1977
Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione. Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;684#art-3

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