Art. 2

In vigore dal 23 set 1977
Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avrà luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1 gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato. Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;684#art-2

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