Art. 6
In vigore dal 15 giu 1977
In relazione a quanto disposto all', le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;234#art-6