Art. 1
In vigore dal 21 nov 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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1. In attuazione di quanto previsto dall', primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell', sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto.
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attività di vigilanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;234#art-1