Art. 1

In vigore dal 21 nov 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . 1. In attuazione di quanto previsto dall', primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell', sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto. 2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attività di vigilanza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;234#art-1

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