Art. 2
In vigore dal 21 nov 2000
1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;234#art-2