Art. 1

In vigore dal 17 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 29 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonché le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto nell'anno 1977, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare di essi. A decorrere dal 1 gennaio 1978 gli assegni, le quote e le maggiorazioni di cui al precedente comma non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura percentuale prevista nel primo comma e la esclusione di cui al secondo comma sono commisurate agli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-30;447#art-1

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