Art. 2

In vigore dal 17 lug 1976
Le maggiorazioni del dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonché dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, sono ridotte per l'anno 1977 del cinquanta per cento. Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1 gennaio 1978. Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ridotto del cinquanta per cento per l'anno 1977 ed è soppresso a partire dall'anno 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1976 LEONE MORO - STAMMATI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 38
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-30;447#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonche' delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari. — Testo vigente | Portale Normativo