Art. 2

In vigore dal 3 giu 1976
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 20.000 mensili prevista al primo comma del precedente è considerata ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto. Lo stesso importo di L. 20.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;268#art-2

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