Art. 3

In vigore dal 3 giu 1976
Per i gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente , rapportata ad anno, è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detta somma di L. 20.000 non è utile a pensione. Per il restante personale del lotto, la stessa somma di L. 20.000 mensili è ridotta a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;268#art-3

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