Art. 1
In vigore dal 3 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 15-16 marzo 1976 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, sulla somma da corrispondere a completamento e chiusura del contratto triennale 1973-75 di cui all'accordo del 17 marzo 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
.
Con decorrenza dal 1 luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi , è corrisposta una somma di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, a conclusione dell'accordo del 17 marzo 1973 e da valere nell'ambito della definizione del contratto triennale 1976-78.
Il beneficio di cui al comma precedente è attribuito nella misura di L. 10.000 mensili, con le stesse decorrenze e modalità indicate nel comma medesimo, al personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonché a quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;268#art-1