Art. 3

In vigore dal 1 ago 1976
Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, può sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme del presente decreto, salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale. L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-22;503#art-3

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