Art. 2

In vigore dal 1 ago 1976
Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente articolo non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di più mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, nè quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto. La riduzione di tariffa è concessa a condizione che il mittente provveda: a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'amministrazione; b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente; c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dell'amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprie spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-22;503#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dell'art. 99 del codice postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo