Art. 1
In vigore dal 1 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Riconosciuta l'opportunità di disciplinare i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie previste dall'art. 99 del predetto testo unico;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Gli utenti che spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi, è accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale.
La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è accordata anno per anno.
Le riduzioni non si applicano sulle tasse o sopratasse stabilite per i servizi accessori, nè possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse.
Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purchè non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-22;503#art-1