Art. 5
In vigore dal 31 dic 1975
A decorrere dal 1 gennaio 1974 è soppressa la seconda parte della nota 1-c premessa al capitolo 73 della tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui all', relativa alla voce doganale 73.03 (rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, ferro e acciaio).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-23;691#art-5