Art. 4

In vigore dal 31 dic 1975
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della CECA ed originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA), e dei Paesi e Territori d'oltremare (PTOM), sono sospesi in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nella sua composizione originaria riuniti in sede di consiglio, n. 75/90/CECA del 30 gennaio 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 31 gennaio 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 75/317/CECA del 22 maggio 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 5 giugno 1975). I dazi, le imposte di effetto equivalente e la loro riscossione all'importazione dei prodotti di competenza della CECA e originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) sono sospesi dal 1 luglio 1975 in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di consiglio n. 75/371/ CECA del 24 giugno 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 28 giugno 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 75/427/ CECA del 4 luglio 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 17 luglio 1975).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-23;691#art-4

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