Art. 3

In vigore dal 31 dic 1975
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari rispettivamente della Norvegia, della Finlandia e di Israele sono fissati in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, e secondo le scadenze stabilite nelle decisioni medesime: n. 73/155 del 25 giugno 1973 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 27 giugno 1973), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 73/229/CECA del 29 giugno 1973 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 6 agosto 1973); n. 73/407/CECA del 10 dicembre 1973 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 21 dicembre 1973), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 74/43/CECA del 21 dicembre 1973 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 4 febbraio 1974); n. 75/373/CECA del 26 giugno 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 28 giugno 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee numero 75/429/CECA dell'8 luglio 1975 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 17 luglio 1975).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-23;691#art-3

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