Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 19

In vigore dal 16 feb 1976
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero. Le somme che eccedono le ordinarie necessità del fondo possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in buoni postali fruttiferi ed in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione del fondo ed approvate dal Ministro per le finanze. I titoli di cui al comma precedente possono essere dati in deposito ed amministrazione ad un Istituto di credito di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-19

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